Le imprese che non rientrano nel regime forfettario accedono al regime ordinario.
Il Titolo II del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce l’obbligo di tenere scritture contabili per varie entità, inclusi enti pubblici e privati soggetti a imposte sul reddito delle persone giuridiche, società di persona e singoli professionisti o imprenditori. Queste scritture obbligatorie includono diversi registri e documenti come il libro giornale, i registri IVA, i resoconti finanziari e altro ancora.
Le società di capitali devono aggiungere altri registri, come il libro dei soci, degli obbligazionisti (quando presenti), delle assemblee, e altri libri relativi alle decisioni prese dagli organi direttivi o di controllo. Inoltre, devono stilare un inventario e un bilancio con i dettagli sui guadagni e le perdite.
Per facilitare la gestione contabile delle piccole imprese, l’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 esenta da alcuni obblighi contabili le aziende con entrate inferiori a determinati limiti (500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività), consentendo loro di adottare una contabilità semplificata. Questo regime riduce la documentazione richiesta a registri specifici per l’IVA, registri di entrate e uscite, e annotazioni relative ai redditi non rilevanti per l’IVA.
I dettagli delle entrate, delle uscite e dei redditi possono essere registrati nei registri IVA anziché in documenti separati, offrendo un’opzione per semplificare ulteriormente la contabilità. Tuttavia, ci sono regole specifiche riguardo a quali registri devono essere mantenuti, a seconda del tipo di attività e delle preferenze contabili adottate.
Le aziende devono anche gestire l’IVA, applicandola sui servizi o prodotti venduti e dichiarando questa imposta all’Agenzia delle Entrate. Questo processo comporta la detrazione dell’IVA pagata ai fornitori dall’IVA addebitata ai clienti, con il saldo da versare all’Erario. Le aliquote dell’IVA variano a seconda del tipo di merce o servizio, con valori che vanno dal 4% al 22%.
La digitalizzazione ha trasformato la gestione delle operazioni soggette all’IVA, introdotta attraverso la fatturazione elettronica e l’utilizzo di registratori di cassa telematici. Questi strumenti hanno ridotto la necessità di alcuni registri cartacei ma richiedono comunque la registrazione accurata delle transazioni rilevanti per l’IVA.
L’importanza della tenuta dei registri contabili è fondamentale per il calcolo dell’IVA da liquidare e versare alle scadenze mensili o trimestrali, con relative procedure per determinare eventuali crediti o debiti da compensare o richiedere come rimborso.
Tra gli impegni che i soggetti IVA devono rispettare, ci sono due adempimenti specifici:
- Le Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (conosciute come LI.PE) che devono essere trasmesse entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (anche per coloro che fanno dichiarazioni mensili). Questo invio avviene attraverso i canali digitali.
- La presentazione della Dichiarazione annuale riepilogativa dell’IVA, che comprende tutte le operazioni svolte nell’anno precedente. In questa dichiarazione si calcola la differenza annuale tra l’IVA a debito (su fatture emesse) e l’IVA a credito (su fatture ricevute) considerando anche i versamenti periodici fatti durante l’anno. Questo calcolo determina se spetta un eventuale credito o se c’è un debito residuo da versare. La dichiarazione deve essere inviata digitalmente tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ogni anno.
Infine, il reddito d’impresa viene determinato in base al tipo di regime contabile adottato, con modalità diverse tra il “principio di cassa” per le imprese in contabilità semplificata e il “principio di competenza” per quelle in contabilità ordinaria. A seconda del tipo di azienda, la tassazione avviene applicando aliquote diverse, con l’IRPEF per le imprese individuali, l’IRES per le società di capitali e altre imposte regionali o comunali.