Il regime forfettario

Il regime forfettario

Prosegue la nostra giuda alla partita IVA per dare ai nostri lettori una serie di informazioni necessarie per approfondire gli aspetti connessi con la gestione di un’attività imprenditoriale.

Nel Comunicato Stampa del MEF n. 185 datato 10 novembre 2022, emerge che nel terzo trimestre dello stesso anno sono state avviate 94.080 nuove partite IVA. Il 69,7% di queste aperture è stato fatto da persone fisiche. Tra queste, il 50,7% è rappresentato da giovani sotto i 35 anni e il 30,3% da individui di età compresa tra i 36 e i 50 anni. Durante questo periodo, 44.713 soggetti hanno aderito al regime forfettario, costituendo il 47,5% del totale delle nuove aperture, questo regime è stato scelto dal 68,2% degli aventi diritto.

Il regime forfettario, normato dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 del 2014, nel corso del tempo, è stato oggetto di diverse trasformazioni legislative, quali la Legge n. 145 del 2018, la Legge n. 190 del 2019 fino all’ultima rettifica introdotta dalla Legge n. 197 del 2022.

Il regime è riservato a persone fisiche che conducono attività imprenditoriali, artistiche o professionali.

Questo regime, noto anche come flat tax, ha evoluto dal regime dei minimi istituito con la Legge n. 244 del 2007. Originariamente, permetteva a imprenditori individuali che rispettassero determinati criteri di vantaggio fiscale.

Il regime forfettario attuale, in vigore dal 1 gennaio 2023, rappresenta un’agevolazione destinata a persone fisiche impegnate in attività imprenditoriali o artistiche e professionali, inclusi i nuclei familiari e le imprese coniugali. Si basa sulla determinazione del reddito imponibile attraverso l’applicazione di specifici coefficienti di redditività, variabili a seconda del tipo di attività svolta.

Gli imprenditori che possono accedere a questo regime devono aver conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000€ nell’anno precedente (o nel periodo presunto di avvio dell’attività). Devono anche aver sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio o collaboratori, o corrisposto somme in forma di utili ad associati in partecipazione, entro un limite massimo di 20.000€.

Tuttavia, vi sono delle esclusioni: imprenditori che usufruiscono di regimi speciali IVA, non residenti nello Stato italiano (salvo alcune eccezioni), coloro che prevalentemente vendono fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, e altri soggetti con particolari attività o legami con altre forme di impresa.

Chi aderisce al regime forfettario gode di semplificazioni fiscali, i ricavi sono esonerati dall’IVA e esclusione da vari adempimenti fiscali, con alcune eccezioni. Tuttavia, devono seguire alcune regole, come l’emissione di fatture elettroniche dal 2024.

Il regime forfettario stabilisce anche delle agevolazioni contributive per alcuni soggetti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS quale una riduzione del minimale contributivo del 35%. La tassazione del reddito imponibile è basata sull’applicazione di coefficienti ai ricavi effettivamente incassati nell’anno fiscale. Tali coefficienti variano in base all’attività svolta, e vengono specificati nell’Allegato 2 della Legge n. 145 del 2018.
Dai ricavi, calcolati con l’utilizzo dei coefficienti, vengono sottratti i contributi previdenziali versati, inclusi quelli per i familiari che collaborano e per i quali non è stata richiesta la restituzione (ad esempio, il coniuge che collabora e non guadagna più di € 2.840,51, e che non ha restituito al titolare i contributi previdenziali pagati). Successivamente, si applica un’imposta sostitutiva standard del 15%.

L’imposta sostitutiva viene ridotta al 5% durante i primi cinque anni di attività se:

  • 1. Il proprietario di una nuova attività in regime forfettario non ha svolto alcuna attività professionale, artistica o imprenditoriale, neanche in collaborazione con altri, nei tre anni precedenti.
  • 2. L’attività non rappresenta una continuazione di un lavoro dipendente o parasubordinato precedente, tranne per le prassi obbligatorie per l’esercizio di professioni.
  • 3. Nel caso in cui l’attività sia stata precedentemente gestita da un’altra persona (ad esempio, l’acquisizione di un’azienda), i ricavi o compensi di quest’ultima non devono superare la soglia per rimanere nel regime forfettario.

Il regime forfettario può essere utilizzato senza limiti di tempo, a meno che non si superi il limite di 85.000€ di ricavi nell’anno. In quel caso, il contribuente passerebbe automaticamente al regime ordinario dal 1 gennaio successivo.
Gli imprenditori che non superano questa soglia, ma ritengono che il regime forfettario non sia vantaggioso, possono optare per il regime ordinario, con un vincolo di tre esercizi consecutivi prima di poter tornare al regime forfettario.